Condizioni Generali di vendita di licenza software e servizio di assistenza e manutenzione (v.1)

Condizioni generali di licenza software

Art. 1 Definizioni Nelle presenti condizioni generali di vendita con “fornitore” si intende Atroos S.r.l..; con “cliente” si intende la persona fisica, l’azienda, la società o la persona giuridica che effettua l’ordine; con “Contratto” si intendono gli accordi scritti (ivi incluse le presenti condizioni generali di vendita) stipulati tra il fornitore e l’acquirente; con “prezzo contrattuale” si intende il prezzo dovuto dall’acquirente al fornitore; con Software: la procedura e il programma, o l’insieme delle procedure e dei programmi, per elaboratore che verranno sviluppati dal Fornitore in esecuzione del presente contratto conformemente alle specifiche funzionali definite ed indicate nell’Analisi, se prevista; con Hardware: gli elaboratori e le apparecchiature elettroniche meglio descritte nell’ordine;  Kit Atroos 4.0: la soluzione combinata hardware e software frutto dell’ingengno del fornitore; Analisi Funzionale: lo studio preventivo effettuato dal Cliente, eventualmente con la collaborazione del Fornitore, e formalizzato nell’Analisi avente lo scopo di individuare e descrivere le Specifiche Funzionali del Software nonché l’insieme delle attività necessarie per la realizzazione dello stesso; con Metodo Operativo: l’insieme delle idee, il know-how, le competenze, le metodologie di lavoro proprie del Cliente; con Tempo e Metodi cd. “T&M”: le prestazioni di servizi professionali che vengono determinate in relazione ad un criterio temporale; prodotto: il software o l’Hardware o il kit Atroos 4.0 come indicati nell’offerta.

Art. 2 contratto Le offerte formulate dal Fornitore avranno validità massima di 7 giorni lavorativi salvo diversa indicazione.

Art. 3 prezzi. I prezzi del prodotto sono indicati nell’offerta e, ove non diversamente specificato, si intendono espressi in Euro, al netto dell’IVA.

Art. 4 modalità di pagamento 4.1 Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini indicati nel preventivo, in modo completo senza compensazione, controproposte, e trattenute di alcun genere. 4.2 In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini indicati in fattura, all’Acquirente, senza necessità di specifica costituzione in mora, verranno addebitati gli interessi di mora al tasso vigente previsto dal D.Lgs. 231/2002.

Art. 5 – Termine per l’esecuzione del Contratto e clausola penale 5.1 Il Cliente ed il Fornitore si impegnano reciprocamente a concludere la fase di collaudo entro il termine indicato nel documento Tempi e Metodi allegato B). 5.2 Viene comunque riconosciuto al Fornitore la possibilità di richiedere una proroga a fronte di interventi che si rivelino particolarmente complessi e ciò a mezzo PEC. 5.3 In caso di inosservanza dei termini concordati per fatto addebitabile a colpa grave del Fornitore, lo stesso si impegna sin d’ora al pagamento, in favore del Cliente, di una penale di importo pari al 1% del corrispettivo pattuito. Ai sensi dell’art. 1382 c.c. tale importo verrà corrisposto a fronte di tutti i danni sofferti dal Cliente nel periodo di ritardo. 5.4 In caso di inosservanza del termine pattuito all’art. 5.1 per fatto addebitabile a colpa e/o mancata collaborazione del Cliente, questi sarà comunque tenuto al pagamento, in favore del Fornitore, del corrispettivo pattuito, salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni provocati dal ritardo.

Art. 6 – Obblighi del Fornitore 6.1 Il Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dal presente Contratto con diligenza e competenza adeguate alla complessità dell’incarico e nel rispetto delle modalità concordate. 6.2 Il Fornitore ha piena facoltà, nell’esecuzione dell’incarico, di avvalersi dell’opera di collaboratori e/o specialisti esterni alla propria organizzazione; qualora ciò avvenga, il Fornitore stesso si impegna ad avvalersi di personale qualificato dotato della professionalità e della competenza necessarie. 6.3 Il Fornitore sarà libero di svolgere le attività necessarie per l’esecuzione dell’incarico nei luoghi e nelle modalità ritenuti opportuni, salva la possibilità di realizzare alcune fasi di attività presso le sedi del Cliente – previo accordo tra le Parti circa i tempi e le modalità – qualora ciò risulti indispensabile.

Art. 7 – Obblighi del Cliente 7.1 Il Cliente si impegna a mettere a disposizione del Fornitore, senza ritardo e a semplice richiesta, tutte le informazioni richieste per l’esecuzione del Contratto, assicurando che i suoi addetti e/o collaboratori siano disponibili a supportare il Fornitore con gli eventuali strumenti e/o spazi necessari.7.2 Il Cliente si impegna, altresì, a provvedere con sollecitudine e comunque entro il termine indicato nel documento Tempi e Metodi allegato B), alle attività di collaudo conseguenti ai previsti rilasci dei beni e/o prodotti oggetto della vendita.

Art. 8 – Varianti e integrazioni in corso d’opera 8.1 Ogni variante e/o integrazione richiesta dal Cliente in fase di esecuzione del contratto, dovrà essere comunicata al Fornitore per iscritto, corredata dai dettagli e dalle informazioni necessarie affinché quest’ultimo possa formulare un apposito preventivo. 8.2 Il Fornitore formulerà il preventivo per le variazioni richieste. Il preventivo dovrà essere accettato entro tre giorni in modo esplicito e per iscritto. In caso di mancata approvazione, le varianti e/o le nuove prestazioni richieste non saranno eseguite. 8.3 Qualora le variazioni e/o integrazioni richieste richiedano anche un’integrazione dell’analisi funzionale originariamente predisposta ed approvata, il cliente sarà tenuto comunque a corrispondere la somma di euro 300,00 per giornata di lavoro e ciò anche nel caso di mancata approvazione del preventivo elaborato 8.4 Il fornitore potrà a proprio insindacabile giudizio disporre la sospensione della prestazione per tutto il tempo necessario alla valutazione delle variazioni e/o integrazioni richieste dal cliente e conseguentemente potrà disporre per proroga del termine di consegna del prodotto dandone comunicazione scritta all’acquirente. 8.5 Il Fornitore qualora riscontri l’opportunità di operare modifiche e/o integrazioni a quanto contrattualmente previsto, provvederà a segnalare per iscritto la circostanza al Cliente, fornendo una valutazione economica sul costo degli interventi e sull’eventuale differenza rispetto al corrispettivo pattuito, nonché indicando l’incidenza sui tempi di esecuzione. Il Cliente, previa valutazione dell’opportunità della variante, dell’equità del costo e del conseguente corrispettivo, autorizzerà per iscritto le relative opere. 8.6 Nel caso in cui, durante l’esecuzione del Contratto, sì rendessero necessarie delle varianti impreviste determinate da limiti tecnologici, la cui adozione sia necessaria per la fornitura del prodotto oggetto del contratto, le Parti procederanno concordando i prezzi degli interventi corrispondenti alle variazioni intervenute nonché i tempi di loro esecuzione. La mancata accettazione da parte del Cliente delle predette varianti, non comporta inadempimento del Fornitore, con conseguente obbligo del primo al pagamento del corrispettivo come contrattualmente determinato.

Art. 9 – Collaudo e accettazione 9.1 Le operazioni di verifica e collaudo saranno effettuate alle scadenze concordate tra le Parti e stabilite nell’allegato “B”.9.2 Il Fornitore si impegna sin d’ora a mettere a disposizione del Cliente il proprio personale al fine dell’esecuzione del collaudo e delle operazioni di verifica; al termine del collaudo verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle Parti intervenute. 9.3 La sottoscrizione del verbale di collaudo comporta accettazione del prodotto e/o del servizio oggetto di contratto senza riserve. 9.4 In caso di esito negativo della verifica, il Fornitore è tenuto ad effettuare le dovute correzioni e a provvedere, quindi, ad un ulteriore rilascio del Software in ambiente di collaudo, e/o sostituzione dell’hardware. In entrambi i casi seguirà un nuovo collaudo da parte del Cliente. Al nuovo collaudo si applicheranno le disposizioni del presente articolo.

Art. 10 – Garanzia 10.1 Il Fornitore si impegna a garantire, per la durata di 60 (sessanta) giorni dall’accettazione del prodotto, gli interventi di manutenzione e/o di modifica necessari al fine di eliminare le· difformità del prodotto 10.2 L’intervento del personale tecnico del Fornitore volto alla constatazione dell’esistenza del problema segnalato dal Cliente dovrà essere effettuato entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi. 10.3 Le operazioni di manutenzione dovranno concludersi in un termine congruo, che verrà determinato dal fornitore, avuto riguardo alla complessità dell’intervento; tali operazioni saranno svolte a spese del Fornitore.10.4 La manutenzione del prodotto oggetto di contratto verrà effettuata in via prevalente da remoto: a tal fine, il Cliente si obbliga sin d’ora ad autorizzare l’accesso da remoto da parte del Fornitore. Se la tipologia delle operazioni di manutenzione da effettuare non dovesse consentire tale modalità di intervento, il Fornitore eseguirà gli interventi presso le sedi del Cliente, mediante accesso diretto ai locali delle medesime e previo accordo sui tempi e sulle modalità dì tale accesso. 10.5 La garanzia cui è tenuto il Fornitore ai sensi del presente articolo è esclusa: a) nel caso in cui il prodotto oggetto di contratto sia stato utilizzato in modo non conforme alle indicazioni fornite dal fornitore; b) qualora siano intervenute, ad opera del Cliente o di terzi, variazioni sul prodotto o su elementi connessi e fondamentali per il suo funzionamento; c) il prodotto sia stato installato su macchinari, impianti, linee di produzioni, server, terminali o altro che non rispettino le caratteristiche originariamente comunicate dal Cliente al Fornitore, ovvero che lavorino in ambienti che non abbiano le suddette caratteristiche; d) il prodotto presenti malfunzionamenti causati da fatto del Cliente, negligenza, incuria, dolo anche del suo personale, o da cause di forza maggiore; e)gli eventuali problemi, anomalie e/o malfunzionamenti del prodotto siano determinati da cause imputabili ad apparecchiature o programmi non forniti dal Fornitore; f) il prodotto sia stato modificato, alterato o manomesso dal Cliente o da terzi anche in violazione dell’obbligo di cui all’art. 13; 10.6 Fatta eccezione per la garanzia prevista dal presente articolo, il prodotto consegnato in esecuzione del Contratto è fornito “allo stato in cui si trova” e tutti i rischi per l’utilizzo del medesimo rimangono in capo al Cliente; è comunque esclusa qualsiasi garanzia di qualità o di idoneità per uno scopo particolare, di conformità a specifiche esigenze tecniche, commerciali, industriali o di qualsiasi natura, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dal software come offerto. 10.7 Fermo quanto stabilito nel presente articolo con riferimento alla garanzia e manutenzione post-collaudo, le Parti convengono che il Fornitore· sia obbligato a garantire eventuali ulteriori servizi di supporto e/o manutenzione solo se contrattualmente previsti.

Art. 11 – Limitazioni di responsabilità in capo al Fornitore  11.1 il Fornitore sarà responsabile solo nel caso di dolo e/o colpa grave per i danni di qualsiasi genere eventualmente subiti dal Cliente causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare il prodotto e/o causati da eventuali vizi o difetti, originari o sopravvenuti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni in caso di impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita o corruzione di dati, di profitti, di clientela, danni d’immagine, interruzioni dell’attività, diffusione accidentale di dati personali o sensibili, ecc..). 11.2 In ogni caso, il Fornitore non sarà responsabile:

– per brevi malfunzionamenti deI prodotto, causati da problemi tecnici su macchinari, server, router, linee telefoniche, reti telematiche, ecc. di sua proprietà o di società selezionate per offrire i servizi;

– per malfunzionamenti del prodotto, perdite di dati, diffusione accidentale di dati personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati informatici, ladri, hacker, cracker, virus, ecc.;

– per malfunzionamenti del prodotto causati dalla non conformità e/o obsolescenza degli apparecchi dei quali il Cliente o terze parti siano dotati.

11.3 Fatte salve le limitazioni di responsabilità indicate nel presente articolo, le Parti sin d’ora convengono che, qualora fosse comunque accertata una qualsivoglia responsabilità in capo al Fornitore, quest’ultimo risponderà nei confronti del Cliente e/o di eventuali terzi danneggiati esclusivamente nei limiti dell’importo pattuito a titolo di corrispettivo.

Art 12 Servizio di installazione software su server in cloud  Il cliente dichiara di essere a conoscenza e di accettare che i servizi di installazione del software su server in cloud, così come la manutenzone dei programmi nelle relative istanze create sul server,  verranno forniti attraverso provider scelto a propria discrezione dal fornitore, in relazione a valutazione di adeguatezza e professonalità. Il nominativo del provider verrà comunicato al cliente al momento della scelta. Il fornitore non potrà ritenersi in alcun modo responsabile delle informazioni caricate sul server direttamente dal cliente e dall’utilizzo che lo stesso ne faccia anche in relazione alle informazioni direttamente caricate.

Il venditore non potrà ritenersi inoltre responsabile di eventuali danni causati da malfunzionamenti del sistema informatico del provider del servizio cloud né da eventuali perdite o deterioramenti di dati derivanti da disservizi riferiti al provider.

Art. 13 – Attività di formazione Il Fornitore potrà scegliere a proprio insindacabile giudizio il personale che provvederà alla formazione se prevista nell’offerta.

Art. 14- Forza maggiore 14.1 Qualora l’esecuzione del Contratto sia impedita dal verificarsi di cause di forza maggiore, il Fornitore è tenuto ad informare tempestivamente il Cliente e a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti; in tal caso, i termini di consegna si intendono prorogati e i nuovi termini verranno stabiliti di comune accordo tra le Parti, a seconda dell’impedimento. 14.2 qualora il ritardo causato da forza maggiore dovesse protrarsi per oltre 20 giorni, ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione da effettuarsi per iscritto a mezzo PEC o lettera raccomandata a.r. In caso di recesso da parte del Cliente lo stesso sarà comunque tenuto al pagamento delle funzionalità sviluppate dal fornitore   al momento del recesso. ai fini del Contratto, salvo quelle di pubblico dominio, e non le divulgherà a terzi senza consenso dell’altra.

Art .15 – Diritti di proprietà intellettuale e titolarità del codice sorgente

15.1 Il Fornitore trafserisce al committente la sola licenza di utilizzo del software, il codice oggetto del Prodotto e non il codice sorgente. 15.2 Il Cliente non potrà trasferire a terzi e/o divulgare il codice oggetto del prodotto né disporne anche a fini commerciali. Tale divieto e tutela viene esteso al codice sorgente nel caso in cui venga concordata l’installazione dello stesso presso il server del Cliente. Viene riconosciuto in via esclusiva al fornitore quale titolare dell’opera dell’ingegno connessa al prodotto, ogni diritto di suo sfruttamento economico e commerciale.

Art 16 – Indennità relative ai diritti di proprietà Intellettuale  Il Cliente si impegna a manlevare il Fornitore da costi, spese e responsabilità che possano derivare da pretesi diritti di proprietà intellettuale di terzi su dati utilizzati dal Fornitori e messi a disposizione dal cliente per l’esecuzione cel contratto.

Art. 17 – Divieto di cessione del Contratto  Le Parti non potranno cedere a terzi il presente Contratto, in tutto o in parte.

Art.  18 –  lnformazioni riservate e trattamento dei dati personali   18.1 Le Parti tratteranno come riservate le informazioni ricevute dall’altra.

Le Parti informeranno i propri dipendenti dell’obbligo di riservatezza contenuto in questo articolo e si assicureranno che venga osservato, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c. Qualora il fornitore si rivolga alla collaborazione di terzi per l’esecuzione del Contratto, si impegna ad ottenere da questi il medesimo impegno di riservatezza. L’obbligo di riservatezza di cui a questo articolo si estenderà oltre alla durata del Contratto. Il Fornitore prenderà le misure necessarie per la custodia delle informazioni riservate del Cliente in suo possesso. 18.2 Nell’esecuzione del presente Contratto, le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 (cd. “Codice in materia di protezione dei dati personali”) e successive modifiche ed integrazioni, nei termini di cui all’informativa allegata al presente contratto.

Art. 19 – Comunicazioni   Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione ufficiale inerente al presente Contratto o in relazione allo stesso dovrà essere inviata a mezzo PEC.

Art. 20 – Legge applicabile e foro competente 20.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e deve essere interpretato in conformità con la medesima legge. 20.2 Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione, garanzia e risoluzione, le parti indicano quale foro competente esclusivo il Tribunale di Padova.

Art. 21 – Clausola di chiusura 21.1 Il presente Contratto abroga e sostituisce ogni Contratto, accordo, offerta, intesa – sia verbale sia scritta – precedentemente intervenuta tra le Parti. 21.2 Qualsiasi modifica alle obbligazioni contenute nel presente Contratto sarà valida e vincolante solo ove risulti da atto sottoscritto da entrambe le Parti. 21.3 L’eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere da una o entrambe le Parti in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle obbligazioni e il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel Contratto stesso. 21.4 In caso di invalidità e/o inefficacia, in tutto o in parte, di qualsiasi disposizione o clausola del Contratto che non abbia natura, essenziale, le Parti convengono di negoziare e concordare in buona fede affinché tali disposizioni o clausole siano sostituite con altre valide ed efficaci che abbiano sostanzialmente lo stesso effetto avuto riguardo all’oggetto e agli scopi del Contratto. 21.5 In ogni caso la nullità o l’inefficacia di singole disposizioni o clausole del Contratto non comporterà la nullità o l’inefficacia dell’intero Contratto.

Condizioni generali servizio di assistenza e manutenzione

Art. 1 – Premesse a) Il Cliente ha interesse ad ottenere un servizio di assistenza e manutenzione relativamente al sistema software di cui ha sottoscritto offerta presentata da Atroos S.r.l.. b) il Fornitore ha dimostrato che i suoi addetti possiedono le capacità e le conoscenze tecniche necessarie alla fornitura del servizio richiesto dal Cliente;

Art. 2 – Oggetto 2.1 Le parti convengono che il presente contratto abbia come oggetto il servizio di assistenza e manutenzione da effettuarsi sui seguenti software e/o sistemi acquistati da Atroos S.r.l.. 2.2 Nello specifico, il servizio di assistenza e manutenzione oggetto del presente contratto include le seguenti prestazioni ed attività, che il Fornitore eseguirà in favore e su richiesta del Cliente: a) Assistenza di secondo livello nell’utilizzo del software;b) Attività ordinaria di manutenzione volta al mantenimento della normale operatività dell’infrastruttura – server e prima installazione del software. c) Risoluzione di errori e/o malfunzionamenti del software, esclusivamente qualora registrati sul sistema di tracciamento errori; Restano escluse dal servizio di assistenza e manutenzione oggetto del presente contratto tutte le attività e/o prestazioni diverse da quelle indicate nell’art. 2.2; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il servizio non include: interventi sul software finalizzati alla modifica evolutiva dello stesso e/o alla correzione di errori riferiti a funzionalità non richieste o difformità dalle specifiche non rilevate durante la fase di sviluppo. Aggiornamenti su software che richiedano upgrade di versioni minor o major delle librerie utilizzate; Interventi su sistemi con il fine di correggere errori o imprecisioni commessi da fornitori terzi che abbiamo accesso ai server o ai servizi utilizzati dall’applicativo.

Le prestazioni non incluse potranno essere rese dal Fornitore sulla base di separati contratti, previa formulazione di apposito preventivo, qualora richiesto dal Cliente.

Art. 3 – Decorrenza e durata 3.1 Il presente Contratto avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione; lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato, salvo disdetta da comunicarsi 3 mesi prima della data di scadenza di ciascuna annualità e ciò a mezzo raccomandata a.r. o PEC.

3.2 In ogni caso, sarà facoltà del Fornitore sospendere l’erogazione del servizio in caso di omesso o ritardato pagamento del corrispettivo dovuto dal Cliente, secondo quanto stabilito dall’art. 4.

Art. 4 – Corrispettivo 4.1 Il corrispettivo per l’attività di assistenza e manutenzione di cui all’art. 2.2  viene determinato: per le attività previste sub lettera a) e b) e c) nell’importo forfetario indicato in offerta, oltre a IVA, che dovrà essere corrisposto integralmente dal Cliente al Fornitore entro 5 giorni dall’emissione della relativa fattura. Rimborso chilometrico: € 0,75/Km e rimborso a piè di lista per eventuali spese di vitto, alloggio e pedaggio autostradale. 4.2 Gli importi sopra indicati dovranno essere corrisposti dal Cliente a mezzo bonifico bancario, previa emissione di apposita fattura da parte del Fornitore, nella quale saranno indicate le coordinate bancarie presso cui effettuare il pagamento. 4.3 L’erogazione del servizio oggetto del presente contratto è condizionata al puntuale pagamento del corrispettivo pattuito, alle scadenze indicate all’art. 4.1. Il Fornitore avrà quindi facoltà di sospendere immediatamente l’erogazione del servizio, previo avviso da inoltrarsi al Cliente a mezzo lettera raccomandata  a.r. o PEC, qualora quest’ultimo abbia ritardato i pagamenti dovuti anche di un solo giorno rispetto alle scadenze indicate all’art. 4.1, nonché di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni. Sia in caso di sospensione che in caso di risoluzione per i motivi indicati nel presente articolo, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento integrale del corrispettivo annuo dovuto, nonché degli interessi per ritardato pagamento, da calcolarsi ai sensi del d. lgs. n. 231/2002. 4.4 In nessun caso il Cliente potrà sospendere i pagamenti dovuti, neppure in caso di contestazioni, restando inteso tra le Parti che ogni contestazione dovrà essere proposta in separata sede.

Art. 5 – Richieste di intervento 5.1 La richiesta di intervento del Fornitore da parte del Cliente potrà avvenire esclusivamente mediante sistema di ticketing, con e-mail al seguente indirizzo riferibile al Fornitore: supporto@atroos.com; le richieste di intervento inoltrate al Fornitore con modalità diverse non saranno considerate, non risultando idonee a generare alcun obbligo di intervento in capo al Fornitore. 5.2 Il Cliente si impegna ad utilizzare in via esclusiva il metodo di segnalazione di cui all’art. 5.1, evitando di contattare direttamente il personale del Fornitore e/o i consulenti a lui riconducibili. 5.3 Il Cliente è tenuto, entro una settimana dalla data di stipula del presente contratto, a designare per iscritto (a mezzo fax o e-mail da inoltrarsi al Fornitore) un unico Referente per i contatti con il Fornitore, che rappresenterà il Cliente nei rapporti con il Fornitore medesimo. 5.4 L’accesso al servizio di supporto è riservato in via esclusiva al Referente di cui all’art. 5.3, il quale sarà inoltre l’unico soggetto abilitato ad inoltrare al Fornitore le richieste di intervento ed a coordinare gli interventi di quest’ultimo dal punto di vista logistico. 5.5 Su richiesta del Referente e qualora specificamente concordato tra le Parti, il Fornitore renderà disponibili profili di accesso aggiuntivi rispetto a quello riservato al Referente; in tale eventualità, le persone all’uopo indicate dal Cliente potranno autonomamente accedere al servizio oggetto del presente contratto.

Art. 6 – Tempi e modalità di intervento 6.1 Il Fornitore si impegna a prendere in carico il ticket, e quindi ad iniziare la valutazione della problematica segnalata, entro il giorno lavorativo successivo dalla richiesta, escluso il sabato (calendario festività italiane). 6.2 La manutenzione del Software verrà effettuata mediante rilascio della nuova revisione, in via telematica (da remoto): a tal fine, il Cliente si obbliga sin d’ora ad autorizzare l’accesso da remoto da parte del Fornitore. Se la tipologia delle operazioni di manutenzione da effettuare non dovesse consentire tale modalità di intervento, il Fornitore eseguirà gli interventi presso le sedi del Cliente, mediante accesso diretto ai locali delle medesime e previo accordo sui tempi e sulle modalità di tale accesso. 6.3 La disponibilità della nuova revisione in ambiente di collaudo verrà comunicata dal Fornitore al Cliente a mezzo e-mail. 6.4 Il Cliente provvederà, in autonomia, a verificare le funzionalità del Software revisionato e dovrà segnalare al Fornitore le eventuali problematiche evidenziate entro il termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla comunicazione di cui all’art. 6.3; qualora entro tale termine non pervenga alcuna comunicazione, la revisione s’intenderà accettata senza riserve dal Cliente. 6.5 In caso di esito negativo della verifica, il Fornitore è tenuto ad effettuare le dovute correzioni e a provvedere, quindi, al rilascio di una nuova revisione, in ambiente di collaudo, al quale seguirà una nuova verifica da parte del Cliente; alla nuova verifica si applicheranno le disposizioni del presente articolo.

Art. 7 – Condizioni e limiti 7.1 Il servizio di assistenza e manutenzione di cui all’art. 2 è prestato a condizione che il software, i sistemi e gli eventuali elementi connessi e fondamentali per il loro funzionamento non siano stati modificati o aggiornati dal Cliente o da terzi. Diversamente, il Fornitore avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c..

7.2 Inoltre, il servizio di assistenza e manutenzione di cui all’art. 2 è prestato all’ulteriore condizione che i dati da elaborare mediante il software siano completi e non ne sia stato mutato il formato da parte del Cliente o di terzi. Diversamente, il Fornitore avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c..7.3 In ogni caso, rimane in capo al Cliente, in via esclusiva, ogni responsabilità circa la tempestiva, corretta e completa comunicazione al Fornitore dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari all’espletamento dell’attività oggetto del presente contratto, nonché circa il contenuto, l’accuratezza, la completezza e  la consistenza dei dati, delle informazioni e dei documenti forniti dal Cliente stesso. La collaborazione del Cliente sotto tale profilo costituisce condizione necessaria ed essenziale per l’erogazione del servizio da parte del Fornitore. 7.4 Infine, ulteriore condizione necessaria per l’adempimento degli obblighi di cui al presente contratto da parte del Fornitore è che il Cliente sia titolare, in relazione al software ed ai sistemi indicati nell’art. 2, nonché ai dati da elaborare mediante il software, del diritto di consentire al Fornitore ogni attività prevista dal presente contratto.

Art. 8 – Obblighi del Fornitore 8.1 Il Fornitore si impegna a svolgere l’attività oggetto del presente Contratto con diligenza e competenza adeguate alla complessità dell’incarico e nel rispetto delle modalità concordate, garantendo che gli addetti incaricati dell’esecuzione del Contratto siano di livello adeguato, ma non presta alcuna garanzia per quanto concerne i risultati degli interventi resi sulla base del presente Contratto. 8.2 Il Fornitore ha piena facoltà, nell’esecuzione dell’incarico, di avvalersi, oltre che dei propri addetti e dipendenti, anche dell’opera di collaboratori e/o specialisti esterni alla propria organizzazione; qualora  ciò avvenga, il Fornitore stesso si impegna ad avvalersi di personale qualificato dotato della professionalità e della competenza necessarie. 8.3 Il Fornitore sarà libero di svolgere le attività necessarie per l’esecuzione dell’incarico nei luoghi e nelle modalità ritenuti opportuni, salva la possibilità di realizzare alcune fasi di attività presso le sedi del Cliente – previo accordo tra le Parti circa i tempi e le modalità – qualora ciò risulti indispensabile.

Art. 9 – Obblighi del Cliente 9.1 Il Cliente si impegna a collaborare con il Fornitore ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per il suo espletamento. 9.2 Il Cliente si impegna a mettere a disposizione del Fornitore, senza ritardo, tutte le informazioni richieste per l’esecuzione del Contratto, assicurando che i suoi addetti e/o collaboratori siano disponibili a supportare  il Fornitore con gli eventuali strumenti e/o spazi necessari.

Art. 10 – Recesso unilaterale 10.1 Entrambe le Parti possono recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all’altra Parte a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC, con un preavviso di 90 giorni. 10.2 In caso di recesso da parte del Fornitore, il Cliente avrà diritto ad ottenere la restituzione del corrispettivo versato in via anticipata e riferito al servizio non fruito. 10.3 In caso di recesso da parte del Cliente, quest’ultimo sarà comunque tenuto al pagamento integrale del corrispettivo annuo indicato nell’art. 4.

Art. 11 – Limitazioni di responsabilità in capo al Fornitore 11.1 Fermi gli obblighi di diligenza e competenza assunti ai sensi dell’art. 8, il Fornitore non garantisce al Cliente il raggiungimento di alcun risultato e/o profitto correlato all’attività svolta in esecuzione del presente Contratto. 11.2 Fatta eccezione per quanto previsto dagli artt. 6.4 e 6.5 (interventi correttivi da effettuarsi ad opera del Fornitore, in caso di esito negativo della verifica delle funzionalità del software revisionato da parte del Cliente); le nuove versioni del software sono dunque fornite “allo stato in cui si trovano” e tutti i rischi per l’utilizzo delle medesime rimangono in capo al Cliente. 11.3 Il Cliente utilizza ed eventualmente cede a terzi i risultati prodotti dall’attività del Fornitore in pendenza del presente Contratto a proprio esclusivo rischio. 11.4 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge nel caso di dolo o colpa grave, il Fornitore non sarà responsabile per i danni di qualsiasi genere eventualmente subiti, in relazione alle prestazioni rese, dal Cliente e/o dai terzi ai quali il Cliente ha eventualmente ceduto i risultati prodotti dall’attività del Fornitore, causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare tali risultati e/o da eventuali vizi o difetti, originari o sopravvenuti, degli stessi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni in caso di impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita o corruzione di dati, di profitti, di clientela, danni d’immagine, interruzioni dell’attività, diffusione accidentale di dati personali o sensibili, ecc.). 11.5 In ogni caso, il Fornitore non sarà responsabile: per malfunzionamenti causati da problemi tecnici su macchinari, server, router, linee telefoniche, reti telematiche, ecc. di sua proprietà o di società selezionate per offrire i servizi; per malfunzionamenti, perdite di dati, diffusione accidentale di dati personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati informatici, ladri, hacker, cracker, virus, ecc.; per malfunzionamenti causati dalla non conformità e/o obsolescenza degli apparecchi dei quali il Cliente o terze parti siano dotati. 11.6 Inoltre, il Fornitore non sarà responsabile per i danni di qualunque tipo che dovessero derivare al Cliente e/o ai terzi ai quali il Cliente ha eventualmente ceduto i risultati prodotti dall’attività del Fornitore, per errata o incompleta conoscenza o interpretazione della normativa vigente o per tardiva conoscenza della medesima: è esclusiva responsabilità del Cliente e/o dei terzi ai quali il Cliente ha eventualmente ceduto i risultati prodotti dall’attività del Fornitore verificare che le nuove revisioni o i patch forniti siano conformi alla normativa vigente. 11.7 Fatte salve le limitazioni di responsabilità indicate nel presente articolo, le Parti sin d’ora convengono che, qualora fosse comunque accertata una qualsivoglia responsabilità in capo al Fornitore, quest’ultimo risponderà nei confronti del Cliente e/o di eventuali terzi danneggiati esclusivamente nei limiti dell’importo pari al corrispettivo del servizio annuale di manutenzione e assistenza previsto nell’art. 4 del presente contratto.

Art. 12 – Forza maggiore 12.1 Qualora l’esecuzione del Contratto sia impedita o ritardata dal verificarsi di cause di forza maggiore, la Parte interessata è tenuta ad informare tempestivamente l’altra Parte e a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti; in tal caso, la durata del presente Contratto si intende prorogata ed il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra le Parti, a seconda dell’impedimento, ferma la facoltà di recesso unilaterale prevista all’art. 10. 12.2 In ogni caso, la Parte interessata, fermo l’onere di tempestiva informazione di cui all’art. 12.1, non sarà responsabile nei confronti dell’altra Parte per i ritardi o per la mancata esecuzione di attività e/o prestazioni previste dal presente Contratto, qualora dovuti in via diretta o indiretta a circostanze fuori dal proprio controllo (per esempio: caso fortuito, sospensione dei lavori imposta dalla pubblica autorità).

Art. 13 – Diritti di proprietà intellettuale e titolarità del codice sorgente

13.1 I diritti di proprietà intellettuale e la titolarità del codice sorgente riferiti alle versioni del software revisionate e messe a disposizione del Cliente da parte del Fornitore in esecuzione del presente Contratto spettano al soggetto titolare dei corrispondenti diritti sul software originario indicato nell’art. 2 e sono sottoposti alle medesime condizioni e/o limitazioni, qualora esistenti.

Art. 14 – Indennità relative ai diritti di proprietà intellettuale 14.1 Il Cliente si impegna a manlevare il Fornitore da costi, spese e responsabilità che possano derivare  da pretesi diritti di proprietà intellettuale di terzi sui software e sui sistemi indicati nell’art. 2, nonché sui dati utilizzati dal Fornitore e messi a disposizione dal Cliente per l’esecuzione del presente Contratto.

Art. 15 – Divieto, per il Cliente, di instaurare rapporti di lavoro con dipendenti, collaboratori o consulenti del Fornitore 15.1 Il Cliente si impegna, per la durata del presente Contratto e per i successivi ventiquattro (24) mesi dalla data di cessazione della sua efficacia, a non instaurare, direttamente o indirettamente, con alcun dipendente, collaboratore o consulente del Fornitore che abbia eseguito per conto di quest’ultimo qualsivoglia attività e/o prestazione in esecuzione del presente Contratto, un rapporto di lavoro subordinato e/o parasubordinato, ovvero un rapporto anche episodico di collaborazione e/o consulenza, ovvero qualsiasi altro rapporto giuridico e/o di fatto, analogo od equivalente. 15.2 Il Cliente si impegna, inoltre, per la durata del presente Contratto e per i successivi ventiquattro (24) mesi dalla data di cessazione della sua efficacia, a non avvalersi, ad alcun titolo e per qualsivoglia ragione, direttamente o indirettamente, dell’attività dei soggetti indicati nell’art. 16.1, eccetto che per il tramite del Fornitore. 15.3 Il Cliente si impegna, infine, per la durata del presente Contratto e per i successivi ventiquattro (24) mesi dalla data di cessazione della sua efficacia, a non interporsi o intervenire in alcun modo nella trattativa e/o conclusione di qualsivoglia accordo o rapporto di alcun tipo fra i soggetti di cui all’art. 16.1 e terzi. 15.4 In caso di violazione di uno degli obblighi di cui al presente articolo, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore, a titolo di penale, l’importo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per ciascuna violazione, fatto salvo comunque il diritto del Fornitore di agire per il risarcimento del maggior danno.

Art. 16 – Divieto di cessione del Contratto

Le Parti non potranno cedere a terzi il presente Contratto, in tutto o in parte.

Art. 17 – Informazioni riservate e trattamento dei dati personali

17.1 Ciascuna delle Parti tratterà come riservate le informazioni ricevute dall’altra ai fini del Contratto, salvo quelle di pubblico dominio, e non le divulgherà a terzi senza consenso dell’altra. Le Parti informeranno i propri dipendenti dell’obbligo di riservatezza contenuto in questo articolo e si assicureranno che venga osservato, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c.. Qualora il Fornitore si rivolga alla collaborazione di terzi per l’esecuzione del Contratto, si impegna ad ottenere da questi il medesimo impegno di riservatezza. L’obbligo di riservatezza di cui a questo articolo si estenderà oltre alla durata del Contratto. Il Fornitore prenderà le misure necessarie per la custodia delle informazioni riservate del Cliente in suo possesso. 17.2 Nell’esecuzione del presente Contratto, le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal d. lgs. n. 196/2003 (cd. “Codice in materia di protezione dei dati personali”) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 – Comunicazioni

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione ufficiale inerente al presente Contratto o in relazione allo stesso dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomanda A.R. presso gli indirizzi indicati nell’intestazione, o a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: Fornitore: atroos@pec.it; Cliente: al-techsrl@arubapec.it

Art. 19 – Legge applicabile e foro competente 19.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e deve essere interpretato in conformità con la medesima legge. 19.2 Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione, garanzia e risoluzione, le parti indicano quale foro competente esclusivo il Tribunale di Padova.

Art. 20 – Clausola di chiusura 20.1 Qualsiasi modifica alle obbligazioni contenute nel presente Contratto sarà valida e vincolante solo ove risulti da atto sottoscritto da entrambe le Parti. 20.2 L’eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere da una o entrambe le Parti in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle obbligazioni e il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel Contratto stesso. 20.3 La nullità o l’inefficacia di singole disposizioni o clausole del Contratto non comporterà la nullità o l’inefficacia dell’intero Contratto. 20.4 Le parti dichiarano che il presente contratto è frutto di trattativa che ogni singola clausola è stata espressamente discussa e convenuta.